Edizione 09/2022
I Principio
1. Perfezionamento del contratto
Jansen AG è vincolata contrattualmente solo dopo una conferma scritta da parte sua. Accordi che derogano a tale conferma scritta necessitano del consenso scritto di Jansen AG.
Per l’esecuzione di tutte le nostre forniture di merci, nonché delle relative prestazioni e dei relativi servizi, nei confronti dei committenti si applicano le presenti Condizioni generali di contratto («CGC»). Condizioni del committente contrarie o divergenti dalle nostre CGC necessitano del nostro esplicito consenso scritto per essere valide. Le nostre CGC si applicano anche se siamo a conoscenza di condizioni del committente contrarie alle nostre CGC o divergenti da esse ed eseguiamo senza riserve la fornitura allo stesso.
2. Trasferimento del rischio, spese e danni di trasporto
Tutte le spedizioni sono effettuate per conto e a rischio del committente. Entro i limiti consentiti dalla legge, la Jansen AG declina ogni responsabilità per danni provocati dal trasporto della merce, e ciò anche qualora i danni siano causati da parte di ausiliari.
I costi del trasporto di andata e di ritorno, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia organizzato o meno dalla Jansen AG, sono interamente a carico del committente.
Si declina ogni responsabilità per infortuni che si verificano durante il carico o lo scarico dei prodotti della Jansen AG o in relazione a mezzi ausiliari quali cinghie, funi, fasce, ecc.
3. Formazione dei prezzi, entità della fornitura
Tutti i prezzi s’intendono in franchi svizzeri (CHF), esclusi IVA, TTPCP e supplemento per le spese di trasporto Franco Vettore (FCA) Oberriet SG, Svizzera. Ci riserviamo una differenza di fornitura della merce fino al +/- 10%. Sono fatte salve in ogni momento modifiche di prezzo e differenze di arrotondamento.
4. Resi, accrediti
Resi e relativi accrediti sono possibili solo previo accordo, per articoli correnti in condizioni ineccepibili e nell'imballaggio originale, in lunghezze di fabbricazione grezze o in unità di vendita complete. L’accredito si compone nella maniera seguente: prezzo fatturato dedotto il 20% (minimo CHF 50. – ) di costi di manipolazione per articolo. Il trasporto di andata e ritorno non viene rimborsato.
5. Responsabilità civile generale
La Jansen AG è responsabile nell'ambito delle disposizioni obbligatorie in materia di responsabilità del prodotto. Tutti gli altri casi di violazione del contratto e le relative conseguenze legali, nonché tutti i diritti del cliente, sono regolati in via definitiva nelle presenti condizioni. A meno che e nella misura in cui nessun'altra disposizione preveda un trattamento diverso, è esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, tranne in caso di dolo o colpa grave.
La responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Jansen AG in relazione a danni imputabili ad atti o omissioni dei rappresentanti legali, dei dipendenti e delle persone ausiliarie di Jansen AG, nonché per la responsabilità personale contrattuale o extracontrattuale di tali persone, è esclusa nella misura consentita dalla legge. La responsabilità per danni da parte della Jansen AG, dei suoi organi, dei suoi dipendenti e di eventuali terzi chiamati in causa dalla Jansen AG è - per quanto consentito dalla legge e a prescindere dai motivi giuridici - in ogni caso limitata al prezzo pagato o da pagare da parte del cliente in base al contratto.
In ogni caso, la responsabilità per danni indiretti/conseguenti, incluse le perdite finanziarie, è completamente esclusa.
6. Fornitura e turbativa della prestazione
Il termine di consegna decorre dalla data della conferma definitiva e completa dell’ordine. Se la Jansen AG accetta modifiche successive della fornitura, il termine di consegna ricomincia a decorrere da tale data. La Jansen AG non è responsabile di eventuali coincidenze.
6.1 Forza maggiore
Nelle presenti CGC con forza maggiore s'intendono tutti gli eventi imprevedibili che si verificano durante la fornitura delle prestazioni da parte della Jansen AG o di terzi contrattualmente legati ad essa e che possono comportare una turbativa della fornitura della prestazione (ritardo, impossibilità, complicazioni, ecc.). Rientrano in questa categoria anche atti statali che producono effetti identici o simili (p. es. divieti di importazione e di esportazione, aumento dei dazi, modifiche della prassi in materia di autorizzazioni, ecc.).
Costituiscono eventi di forza maggiore, in particolare, eventi naturali di una certa gravità (terremoti, eruzioni vulcaniche, scarsità di risorse e di energia [inclusi, ma non solo, elettricità, petrolio, gas] ecc.), guerre, atti terroristici, boicottaggi, serrate, scioperi autorizzati o meno, penuria di materie prime, epidemie, pandemie, nonché ulteriori eventi gravi e le loro conseguenze nelle regioni in cui si trovano gli stabilimenti aziendali della Jansen AG o di terzi ad essa legati contrattualmente.
Qualora si verifichi una tale turbativa della prestazione, la Jansen AG è (i) in caso di impossibilità della prestazione, liberata dall'obbligo di prestazione senza alcun indennizzo, mentre (ii) in caso di mora o (iii) in caso di aggravio sproporzionato, autorizzata a proporre al committente in primo luogo un nuovo termine di consegna e in ultimo luogo una nuova offerta e, in caso di rifiuto, a recedere dal contratto. Qualora la fornitura della prestazione da parte della Jansen AG dovesse essere turbata in altro modo, si applicano le conseguenze giuridiche di cui al precedente punto (iii). La Jansen AG non risponde in nessuno dei summenzionati casi per danni, e in particolare nemmeno per danni conseguenti, ivi compresi quelli patrimoniali.
Qualora le esigenze o gli interessi del committente dovessero cambiare a seguito di eventi simili (forza maggiore, atti statali d'imperio o altre circostanze), indipendentemente dalla loro prevedibilità o dalla sua colpa, questi rimane tenuto a corrispondere il pagamento integrale alla Jansen AG. È fatta salva una diversa regolamentazione, che sarà concordata tra le parti nel singolo caso.
6.2 Per i ritardi
Entro i limiti di legge, la Jansen AG declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali ritardi sulla data di consegna dell'ordine inferiori a 45 giorni civili. Durante questo periodo, il cliente non ha il diritto di recedere dal contratto. Una richiesta di risarcimento danni è esclusa in toto.
In caso di ritardo nella data di consegna degli ordini pari o superiore a 45 giorni civili, la Jansen AG è (i) in caso di impossibilità della consegna della prestazione, liberata dall'obbligo di prestazione senza alcun indennizzo, mentre (ii) in caso di mora o (iii) in caso di aggravio sproporzionato, autorizzata a proporre al committente in primo luogo (ii) un nuovo termine di consegna e in ultimo luogo (iii) un'altra prestazione e, in caso di rifiuto, a recedere dal contratto. Il risarcimento dei danni è limitato all'importo dei beni o servizi consegnati in ritardo.
7. Obbligo d’informazione del committente
Il committente ha l’obbligo di informare la Jansen AG in merito a tutte le disposizioni e norme giuridiche emanate dalle autorità, che influiscono o possono influire sulla fornitura o sull’utilizzo della merce o dei servizi ordinati o da fornire.
L’obbligo d’informazione comprende tutte le disposizioni e le norme giuridiche che potrebbero avere un influsso sulla prestazione che la Jansen AG deve fornire. Si tratta in particolare di specifiche sulle proprietà e sull’utilizzo della merce ordinata, ordinanze delle autorità, disposizioni generali e speciali di polizia, ordinanze di sicurezza, specifiche concernenti sostanze vietate, ecc.
La Jansen AG declina ogni responsabilità in caso di pretese derivanti dalla violazione e | o dall’inosservanza del summenzionato obbligo d’informazione.
8. Obbligo di verifica e di notifica dei difetti
La merce deve essere immediatamente verificata dal committente risp. dal destinatario. In assenza di tale verifica o di notifica dei difetti per iscritto alla Jansen AG entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fornitura, decade la possibilità di far valere i diritti di garanzia.
La Jansen AG fornisce le proprie garanzie a propria discrezione; esse si limitano alla sostituzione gratuita, alla riparazione gratuita di componenti riconosciuti dalla Jansen AG come difettosi, nonché alla restituzione e allo storno della merce interessata. Sono escluse tutte le ulteriori pretese del cliente per l'eliminazione dei difetti, come la rivendicazione di diritti per danni conseguenti, danni pecuniari e risarcimento danni.
9. Divieto di compensazione
Il committente non è autorizzato a trattenere pagamenti esigibili o a compensarli con contropretese effettive o asserite.
10. Termine di pagamento e spese di sollecito
Salvo diverso accordo, gli importi delle fatture sono pagabili entro 30 giorni al netto, senza deduzioni di alcun tipo. Le parti accettano senza riserve come data di scadenza la data di pagamento indicata sulla fattura. Scaduto infruttuoso il termine di pagamento (data del pagamento), il committente cade in mora senza sollecito. In caso di mora del cliente, tutti i crediti connessi alla relazione commerciale diventano immediatamente esigibili e sono dovuti gli interessi di mora legali.
11. Riserva di proprietà
Fino al pagamento completo, crediti accessori compresi, la merce fornita rimane di proprietà della Jansen AG. Essa è autorizzata a far iscrivere la riserva di proprietà. Il committente deve comunicare immediatamente alla Jansen AG l'eventuale pignoramento della merce da parte di terzi o un'eventuale ingerenza di altro tipo nei diritti di proprietà della stessa. In caso di rivendita, il ricavo conseguito è considerato ceduto anticipatamente alla Jansen AG, fatte salve ulteriori pretese di credito della stessa.
12. Disegni e strumenti
La Jansen AG si riserva il diritto di proprietà e d’autore su disegni, campionari, prospetti e altri documenti. Essi non possono essere riprodotti o resi accessibili a terzi. Anche strumenti e simili, per i quali il committente ha assunto una parte dei costi, rimangono di proprietà della Jansen AG. Trascorsi due anni dall’ultima fornitura, la Jansen AG è autorizzata a smaltire gli strumenti senza preavviso.
13. Consulenza
Tutti gli schizzi, i disegni, le liste, i prospetti o altri procedimenti, costruzioni e idee proposti dalla Jansen AG sono sottoposti al committente per verifica, gratuitamente e senza impegno, quale servizio volontario. È compito del committente assicurarsi, mediante la realizzazione di prototipi o altre misure idonee, che tali costruzioni, procedimenti e idee siano adatti ai suoi scopi e che il loro utilizzo non violi alcuni diritti di protezione, norme e prescrizioni. Le prescrizioni delle documentazioni di sistema devono essere in ogni caso osservate. Eventuali deroghe alle prescrizioni di sistema sono di esclusiva responsabilità del committente. La Jansen AG non verifica eventuali prescrizioni edilizie. È espressamente esclusa la responsabilità della Jansen AG per tali raccomandazioni e consulenze.
14. Modifica delle presenti disposizioni
La Jansen AG può modificare e/o integrare in qualsiasi momento le presenti CGC. Fa stato la versione delle CGC di volta in volta in vigore al momento della stipulazione del contratto.
15. Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti CGC fossero o divenissero, totalmente o parzialmente, nulle e/o inefficaci (ad es. a seguito di CGC contraddittorie [Battle of the forms]), la validità e/o l’efficacia delle restanti disposizioni o di parti di esse rimarranno impregiudicate.
In caso di nullità, inefficacia di singole disposizioni o incompletezza delle presenti CGC, le parti si adopereranno per trovare una soluzione consensuale prima di adire un tribunale.
16. Diritto applicabile e foro
Le disposizioni contrattuali delle parti sono disciplinate dal diritto svizzero, con esclusione del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Per tutte le controversie derivanti o in relazione ai rapporti contrattuali delle parti sono competenti i tribunali ordinari della sede della Jansen AG (Svizzera). La Jansen AG si riserva il diritto di citare in giudizio il committente presso la sede dello stesso.
17. Testo originale vincolante
In caso di divergenze tra la versione delle CGC in lingua tedesca e quella in un’altra lingua, fa fede in ogni caso il testo originale in lingua tedesca.
18. Disposizioni supplementari per di prodotti e servizi selezionati
In caso di servizi e prodotti selezionati, nella misura in cui l'ordine include servizi e | o prodotti delle seguenti categorie, a complemento delle summenzionate disposizioni si applicano le seguenti disposizioni supplementari, che diventano altresì parte integrante del contratto. Si tratta delle disposizioni seguenti:
II. Disposizioni complementari per articoli a noleggio
III. Disposizioni complementari per istruzioni di montaggio
IV. Disposizioni complementari per il servizio di costruzione
V. Disposizioni complementari per verifiche e calcoli
VI. Disposizioni complementari per i prodotti Schüco
II. Disposizioni complementari per articoli a noleggio
19. Trasporto
Il noleggiatore è tenuto a stipulare una relativa assicurazione qualora il trasporto sia effettuato da lui stesso e | o da terzi da lui incaricati. La Jansen AG declina ogni responsabilità per danni che si verificano o si sono verificati durante il trasporto degli oggetti noleggiati, a meno che il trasporto non sia effettuato con veicoli della Jansen AG.
Al fine di proteggere l’oggetto noleggiato, per il magazzinaggio o il trasporto deve sempre essere utilizzato l’imballaggio originale.
20. Responsabilità per difetti, obblighi di manutenzione, di verifica e di notifica
20.1 Difetti all’articolo noleggiato al momento della consegna
L’oggetto noleggiato deve essere verificato immediatamente dal noleggiatore al momento della consegna. In assenza di verifica o di mancata notifica per iscritto alla Jansen AG di difetti constatati che escludono l’idoneità all’uso previsto entro 4 giorni dalla data di consegna, è escluso qualsiasi obbligo di eliminazione dei difetti della stessa.
La Jansen AG è tenuta unicamente alla sostituzione gratuita o, a sua discrezione, alla riparazione gratuita di parti da lei riconosciute come difettose e che escludono l’idoneità all'uso previsto. Sono esclusi ulteriori diritti di eliminazione dei difetti del noleggiatore, come la riduzione del canone di noleggio o la rivendicazione di un risarcimento danni.
20.2 Difetti all’oggetto noleggiato nel corso della durata del noleggio
L’oggetto noleggiato deve essere utilizzato esclusivamente in maniera appropriata e professionale. Eventuali danni causati da un utilizzo improprio dell’oggetto noleggiato saranno interamente a carico del noleggiatore. La Jansen AG declina ogni responsabilità.
Nel corso della durata del noleggio, la manutenzione dell’oggetto noleggiato e quindi un’eventuale eliminazione dei difetti è compito del noleggiatore. La manutenzione e l’eventuale eliminazione dei difetti devono essere effettuati conformemente alle istruzioni della Jansen AG. L’eliminazione dei difetti può essere effettuata solo previa consultazione della Jansen AG. Eventuali danni causati da una manutenzione impropria nel corso della durata del noleggio saranno a carico del noleggiatore. La Jansen AG declina ogni responsabilità in proposito. Nella determinazione del canone si tiene debitamente conto di tale obbligo del noleggiatore. Il noleggiatore è a conoscenza dei costi medi di manutenzione dell’oggetto noleggiato. Qualora non sia a conoscenza dei costi medi di manutenzione dell’articolo noleggiato, il noleggiatore è tenuto a comunicarlo alla Jansen AG. In assenza di tale comunicazione prima del perfezionamento del contratto, si presumerà che il noleggiatore sia a conoscenza dei costi medi di manutenzione e questi non potrà rivendicare alcun diritto in proposito.
21. Istruzioni di montaggio per l’oggetto noleggiato e restituzione
L’oggetto noleggiato deve essere montato secondo le istruzioni messe a disposizione dalla Jansen AG. Eventuali danni causati da un montaggio improprio dell’oggetto noleggiato saranno a carico del noleggiatore. La Jansen AG declina ogni responsabilità.
Alla fine del periodo di noleggio, l'oggetto noleggiato deve essere restituito pulito alla Jansen AG. La pulizia deve essere eseguita a regola d’arte e con mezzi di pulizia non dannosi. A tal fine si devono seguire le relative istruzioni della Jansen AG. Eventuali danni causati da una pulizia impropria dell’oggetto noleggiato saranno a carico del noleggiatore. La Jansen AG declina ogni responsabilità.
22. Canone e altri costi
Oltre al canone di noleggio concordato, al noleggiatore saranno fatturate le spese di trasporto sostenute dalla Jansen AG, i costi per la sostituzione di materiale mancante o difettoso, nonché eventuali costi per la pulizia dell’articolo noleggiato.
III. Disposizioni complementari per istruzioni di montaggio
23. Estensione delle istruzioni di montaggio
Le istruzioni di montaggio dei sistemi in plastica Jansen sono fornite da collaboratori della Jansen AG e sono sempre soggette alla loro disponibilità. Su sua richiesta, al committente viene fornita la documentazione e il materiale informativo a disposizione.
Nell’ambito della fornitura delle istruzioni di montaggio, gli esperti della Jansen AG non eseguono lavori di montaggio, installazione o verifica. Tali lavori devono essere eseguiti dal committente. Il committente non ha alcuna facoltà di impartire istruzioni agli esperti della Jansen AG.
24. Fissazione dell’appuntamento, condizioni di cancellazione
L'appuntamento per la fornitura delle istruzioni viene concordato separatamente dopo il perfezionamento del contratto tra la Jansen AG e il committente.
L’appuntamento diventa vincolante per la Jansen AG solo con la sua conferma scritta.
Eventuali cancellazioni da parte del cliente sono possibili gratuitamente fino a 24 ore prima della data dell’appuntamento. In caso di disdette a breve termine, al committente sarà fatturata la tassa d’istruzione senza riduzioni. Al committente saranno fatturate anche le spese di viaggio se sono già state sostenute. Lo stesso vale per le spese di pernottamento o per le spese di annullamento degli alloggi.
In caso di disdetta dell'appuntamento da parte della Jansen AG, il committente ha il diritto di concordare il più rapidamente possibile un appuntamento sostitutivo. Il committente non ha ulteriori diritti nei confronti della Jansen AG a seguito della disdetta.
25. Applicabilità delle istruzioni di montaggio / garanzia
La Jansen AG ha redatto accuratamente le proprie istruzioni di montaggio, basandosi sulla propria esperienza nel montaggio dei propri sistemi. Le istruzioni di montaggio sono quindi da intendersi come raccomandazioni utilizzabili in casi normali, senza pretese di completezza, correttezza o attualità. La Jansen AG declina ogni responsabilità. Spetta al committente ed è sua responsabilità verificare l’applicabilità delle raccomandazioni in funzione delle sue esigenze concrete ed eseguire il montaggio a regola d’arte e in maniera appropriata.
La Jansen AG risponde unicamente per danni causati dai suoi esperti intenzionalmente o per negligenza grave. Per il resto la Jansen AG declina ogni responsabilità. Per chiarezza si precisa che tale esclusione vale in particolare per danni conseguenti, ivi compresi quelli patrimoniali.
IV. Disposizioni complementari per il servizio di costruzione
26. Fissazione dell’appuntamento, condizioni di cancellazione
L'appuntamento risp. gli appuntamenti per il montaggio dei prodotti Jansen è | sono concordati separatamente dopo il perfezionamento del contratto tra la Jansen AG e il committente.
L’appuntamento risp. gli appuntamenti diventa | diventano vincolante | vincolanti per la Jansen AG solo con la sua conferma scritta.
Eventuali cancellazioni da parte del committente sono possibili gratuitamente fino a 3 giorni lavorativi prima della data dell’appuntamento. In caso di disdetta a breve termine, al committente saranno fatturate le ore stimate per ogni montatore previsto. Al committente saranno fatturate anche le spese di viaggio se sono già state sostenute. Lo stesso vale per le spese di pernottamento o per le spese di annullamento degli alloggi.
In caso di disdetta dell'appuntamento da parte della Jansen AG, il committente ha il diritto di concordare il più rapidamente possibile un appuntamento sostitutivo. Il committente non ha ulteriori diritti nei confronti della Jansen AG a seguito della disdetta.
27. Obblighi di collaborazione
La Jansen AG fornisce il servizio di costruzione in presenza del committente sul luogo di costruzione, dopo aver ricevuto da questi le necessarie istruzioni introduttive in merito alla situazione in loco. Il committente non ha tuttavia alcun diritto di impartire istruzioni ai lavoratori della Jansen AG.
Qualora il committente non fornisca le necessarie istruzioni introduttive o non si presenti sul posto, la Jansen AG è autorizzata a rifiutare la fornitura del servizio di costruzione e a fatturare allo stesso i costi sostenuti analogamente a quanto previsto alla cifra 26. in caso di disdette a breve termine. Il committente non può per contro far valere alcuna pretesa a seguito del rifiuto della Jansen AG.
È responsabilità del committente mettere a disposizione della Jansen AG tutte le informazioni rilevanti concernenti l’incarico al momento della sua assegnazione, ivi comprese, in particolare, la disponibilità e le dimensioni delle vie di accesso e del cantiere, nonché la documentazione di progetto. I clienti del committente devono essere informati in merito al modo di procedere previsto ed accettare lo stesso. La Jansen AG declina ogni responsabilità per danni causati dal mancato adempimento di queste condizioni.
Il committente provvede affinché alla Jansen AG siano accordati i relativi diritti di accesso e i lavori di costruzione possano essere eseguiti alla data prevista. In caso contrario, si applicano le disposizioni relative a una disdetta a breve termine ai sensi della cifra 26.
28. Garanzia
Il committente è tenuto a verificare i lavori di montaggio eseguiti dalla Jansen AG subito dopo il loro completamento. In assenza di verifica o di mancata notifica per iscritto alla Jansen AG di difetti constatati entro 8 giorni civili dalla fine dell'intervento, è escluso qualsiasi obbligo di eliminazione dei difetti della stessa. Il termine di garanzia è pari a un anno a partire dal momento in cui la Jansen AG ha concluso il montaggio, laddove i difetti devono essere notificati per iscritto alla Jansen AG entro 8 giorni civili dalla loro scoperta.
L’obbligo di eliminazione dei difetti della Jansen AG è a sua esclusiva discrezione ed è limitato alla correzione gratuita dei lavori di montaggio risp. alla sostituzione di componenti da essa riconosciuti come difettosi. Qualora, a giudizio della Jansen AG, dovessero sussistere soluzioni diverse da quelle summenzionate, essa potrà avvalersi anche di tali altre soluzioni. La decisione in merito spetta esclusivamente alla Jansen AG e il committente non ha alcun diritto al riguardo. Sono esclusi ulteriori diritti di eliminazione dei difetti del committente, come la rivendicazione di danni consecutivi ai difetti, di danni patrimoniali e di un risarcimento danni.
Per il resto, la Jansen AG risponde unicamente per danni causati dai suoi lavoratori intenzionalmente o per negligenza grave. È esclusa un’ulteriore responsabilità della Jansen AG. Per chiarezza si precisa che tale esclusione vale in particolare per danni conseguenti, ivi compresi quelli patrimoniali.
V. Disposizioni complementari per verifiche e calcoli
29. Entità della verifica
Le verifiche e i calcoli della Jansen AG si basano esclusivamente sulle informazioni e sui documenti messi a sua disposizione dal mandante. La Jansen AG non ne verifica né la completezza, né l’attualità, né la correttezza; le informazioni e i documenti sono utilizzati così come messi a disposizione. Tutte le verifiche e tutti i calcoli possono essere utilizzati solo per il singolo caso per il quale sono stati effettuati. La Jansen AG non verifica le prescrizioni edilizie.
Le prestazioni della Jansen AG sono messe a disposizione del mandante alla data di consegna concordata in forma elettronica, normalmente in formato pdf. La Jansen AG non fornisce al mandante alcun disegno CAD.
30. Compenso
A meno che con il mandante non sia stato concordato un importo forfettario, la Jansen AG conteggia la propria attività in base al dispendio. In tal caso la tariffa oraria ammonta al massimo a CHF 150.00 più IVA.
31. Garanzia e responsabilità
La progettazione è sempre di esclusiva competenza del mandante. Eventuali difetti riconducibili alla Jansen AG devono essere notificati per iscritto alla stessa immediatamente, al più tardi tuttavia entro 2 giorni lavorativi dalla loro scoperta; in caso contrario, le verifiche e i calcoli sono considerati approvati. La durata della garanzia è di un anno dal momento in cui la Jansen AG ha messo a disposizione del committente le verifiche e i calcoli. I difetti in verifiche e calcoli accettati dalla Jansen AG vengono rettificati gratuitamente. Sono esclusi inoltre tutti i diritti di garanzia.
La Jansen AG risponde per danni da lei causati intenzionalmente o per negligenza grave. Per il resto la responsabilità è esclusa. Per chiarezza si precisa che tale esclusione vale in particolare per danni conseguenti, ivi compresi quelli patrimoniali.
La Jansen AG non si assume alcuna responsabilità per danni riconducibili alle informazioni e ai documenti messi a disposizione dal mandante.
VI. Disposizioni complementari per i prodotti Schüco
32. Fornitura
A partire da un peso di spedizione di 250 kg, la fornitura avviene franco domicilio (rampa), tuttavia più TTPCP. Il trasporto delle forniture via posta, via corriere ed espresso è integralmente addebitato al committente. I costi supplementari per trasporti speciali (ad es. gru, lunghezza eccessiva, fornitura difficoltosa, autocarro con piattaforma elevatrice), nonché per trasporti speciali al di fuori del piano dei giri, sono fatturati in base al dispendio. Per ordini espressi preleviamo un supplemento di elaborazione di CHF 100. – per posizione (ordinazione e carico sull'autocarro lo stesso giorno lavorativo).
33. Valore minimo di ordinazione
Il valore minimo di ordinazione ammonta a CHF 100.– per ordine.
34. Imballaggio
Le forniture sono consegnate senza imballaggio risp. in imballaggi comunemente reperibili in commercio. Gli imballaggi multiuso sono addebitati e ad avvenuta rispedizione (a carico del committente e in stato ineccepibile) rimborsati al 100% (cassette di legno per un massimo di 2/3 dell’importo fatturato).